A seguito del D.L. sul “Green Pass” obbligatorio nei luoghi di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021, la certificazione verde Covid-19, sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è previsto che chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo riguarda non solo il lavoro pubblico, ma anche quello privato e autonomo.
LAVORATORI PRIVI DI CERTIFICAZIONE - SANZIONI
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, per coloro che verranno colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
CONTROLLI
Il decreto prevede che siano i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno essere definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I
datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE
Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (attualmente, la normativa, prevede invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
Con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.
COSTO DEI TAMPONI
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati.
Viene istituito un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.