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I voucher, precedentemente aboliti, sono tornati sotto la nuova veste della Prestazione Occasionale PrestO: è intervenuto il Decreto Dignità per consentire un impiego più flessibile e per dare un riscontro concreto a quei datori di lavoro che, in determinati periodi dell'anno, si trovano a gestire una mole di lavoro particolarmente gravosa da avere necessità di personale aggiuntivo.

La Legge n. 96/2017 (di conversione del D.lgs n. 50/2017) ha introdotto due diversi strumenti a disposizione dei committenti :

  • Libretto di Famiglia: per i soggetti non professionali;
  • il contratto di prestazione occasionale (PrestO): per le piccole imprese e i professionisti

Tale disciplina introduce l'obbligo della comunicazione preventiva : l'utilizzatore (o l'intermediario delegato) è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma INPS o dei servizi del Contact Center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni : 

  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • luogo di svolgimento;
  • oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione;
  • compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

L'erogazione del compenso al prestatore è di competenza direttamente dell' INPS, che entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell'anagrafe del lavoratore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli Uffici postali (con un onere di 2,60 euro a carico del prestatore, che viene detratto dall'INPS dall'importo del compenso da erogare).

Ambito di applicazione

Le prestazioni di lavoro potranno essere rese esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti :

  • pensionati;
  • studenti under 25;
  • disoccupati;
  • percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.

In agricoltura, questi sono gli unici soggetti che si possono impiegare con i PrestO. Viene, però, richiesto al prestatore di autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Resta confermato il divieto generale di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

A questa regola viene introdotto la deroga per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori, se i prestatori rientrano nelle categorie di soggetti suddette.

Modalità di fruizione

Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione l'utilizzatore (o intermediario delegato) deve comunicare la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ma, se si tratta di imprenditore agricolo o di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, e se l'utilizzatore è un ente locale, la comunicazione può contenere la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni. In precedenza questo limite era fissato in 3 giorni, oltre i quali bisognava fare una nuova comunicazione online.

In fase di registrazione, il prestatore può decidere una nuova modalità di pagamento della Prestazione Occasionale che può essere scelta in tutti i settori e per tutte le prestazioni ovvero il pagamento tramite voucher stampato : in fase di comunicazione della prestazione si stampa il voucher che va consegnato al prestatore il quale, dopo 15 giorni, lo presenta alle Poste e ritira il compenso in contanti; in questo caso, però, gli oneri, ovvero le trattenute della Posta, sono a carico del prestatore.

Alimentazione del portafogli elettronico

Una modifica molto importante riguarda il sistema di versamento dei fondi nel portafogli dell'utilizzatore: prima solo il datore di lavoro in possesso delle credenziali INPS poteva accedere al sistema PagoPA per effettuare versamenti in tempo reale, l'intermediario delegato poteva solo pagare tramite F24 e i tempi di accredito erano molto lunghi (fino a 9/10 giorni), perdendo, dunque, il carattere di immediatezza della prestazione. Ora, appena disponibile la nuova funzione, anche gli intermediari delegati potranno accedere al portale di pagamento per effettuare versamenti in tempo reale sul conto dell'utilizzatore. 

 

 


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