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Prosegue l’analisi del D.L. 23/10/2018, in materia di pacificazione fiscale.

Art. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Prosegue l’analisi del D.L. 23/10/2018, in materia di pacificazione fiscale.
L’art. 2 del D.L., ha per oggetto la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018), che non sono stati impugnati e che, alla suddetta data, sono ancora impugnabili. Tali atti, possono essere definiti con il pagamento delle sole somme complessivamente dovute a titolo di imposte e, quindi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218), che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Anche le somme contenute negli inviti al contraddittorio (artt. 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 19/6//1997, n. 218), notificati entro il 24/10/2018, possono essere definiti con il pagamento delle sole somme complessivamente dovute a titolo di imposte e, quindi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

Oggetto della definizione agevolata, sono anche gli accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, che sono stati sottoscritti con l’Agenzia delle Entrate, entro la data di entrata in vigore del D.L.. Essi possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Tutte le suindicate definizioni, si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata, entro i termini previsti per le rispettive definizioni. anche per tali definizioni, è previsto un pagamento rateale, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Anche in questo caso, è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241. Il mancato perfezionamento non produrrà gli effetti previsti dall'art. 2 e l'Ufficio, pertanto, proseguirà le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di accertamento.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (voluntary disclosure).

La definizione perfezionata dal coobbligato produce gli effetti anche in favore degli altri.
Per le modalità di perfezionamento della definizione e di versamento delle somme dovute, si rimanda al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9/11/2018, prot. N. 298724/2018.
Per eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle definizioni previste dall'art. 2 del D.L., potrebbero essere emanati ulteriori provvedimenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

(Continua)


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