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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.161 del 13/07/2018, del D.L.87/2018 (Decreto Dignità), sono state apportate delle modifiche al contratto a tempo determinato.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.161 del 13/07/2018, del D.L.87/2018 (Decreto Dignità), sono state apportate delle modifiche al contratto a tempo determinato.

Di seguito, una breve sintesi delle modifiche con effetto dal 14/07/2018:

ISTITUTO

PREVIGENTE

POST D.L. 87/18 (DAL 14/07/2018)

durata senza causale

36 mesi

12 mesi

durata con causale

-

ulteriori 12 mesi (complessivi 24)

n. proroghe

5

 4 (libere nei primi 12 mesi, con causale dopo i 12 mesi)

rinnovi

-

sempre necessaria la causale

impugnazione

120 gg

180 gg

contribuzione

1,40%

1,40% + 0,5% per ogni rinnovo

(per proroghe si attendono chiarimenti)

Ambito di applicazione
Il comma 2 dell’art. 1 del D.L. 87/2018 prevede espressamente che tutte le modifiche in materia di contratto a tempo determinato siano applicabili ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata vigore del decreto (14/07/2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. Non essendo previsto un periodo transitorio, riteniamo che tutte le limitazioni contenute nel novellato D.Lgs. 81/2015 siano obbligatoriamente applicabili all’atto del rinnovo o proroga avvenuti in data successiva all’entrate in vigore (limiti di durata, proroghe, rinnovi ecc..).

Durata (art. 19)
La durata massima dei contratti a termine senza causale (quindi esattamente come previsti dal previgente D.Lgs. 81/2015 sino al 13/07/2018) è stata portata a  12 mesi. All’interno di questi primi 12 mesi di rapporto nulla è in sostanza cambiato se non per gli eventuali rinnovi che obbligano sin da subito a giustificare l’atto con le causali previste dal D.L. 87/2018. Il contratto può comunque essere stipulato o prorogato/rinnovato sino a complessivi 24 mesi, ma solo a condizione che venga giustificato e provato l’utilizzo del contratto a termine con una delle causali di cui all’art. 19.
Conseguenza sforamento dei 24 mesi di durata massima o mancata indicazione/sussistenza della causale – trasformazione a tempo indeterminato

Proroghe (art. 21 e 19 c. 4)
Le proroghe sono state ridotte dalle attuali 5 ad un massimo di 4. Per espressa previsione degli artt. 19 c. 4 e 21 c. 1, nei primi 12 mesi di contratto (quindi contratto iniziale + proroga ) non sussiste l’obbligo di indicazione/sussistenza delle cause di cui all’art. 19. Superati i 12 mesi la proroga deve obbligatoriamente prevedere le suddette clausole.
Conseguenza sforamento numero di proroghe o mancata indicazione/sussistenza della causale nei contratti complessivamente superiori ai 12 mesi – trasformazione a tempo indeterminato.

Rinnovi (art. 21 e 19 c. 4)
I rinnovi possono essere legittimamente effettuati a condizione che venga rispettato lo stacco tra i due rapporti a termine (10 o 20 giorni in base alla durata del contratto cessato). Devono essere sempre sorretti dalle causali di cui all’art. 19. Anche all’interno quindi dei 12 mesi di durata complessiva del rapporto, il rinnovo obbliga il datore di lavoro a specificare le causali di cui all’art. 19. Va fatto presente che, salvo le dovute deroghe previste in materia di attività stagionale, i rinnovi obbligano l’apposizione delle causali al nuovo rapporto intervenuto anche a notevole distanza di tempo dal primo (es. assunzione durata di tre mesi nel 2017 e nuova assunzione nel 2018). Sul punto si fa presente che mentre il D.Lgs. 81/2015 così come modificato dal D.L. 87/2018, prevede l'obbligo di indicazione delle motivazioni a fronte di qualsiasi rinnovo, l'art. 1 c. 2 del D.L. citato prevede l'applicazione delle modifiche ".. nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data".
Da un lato quindi viene previsto l'obbligo automatico in presenza di un rinnovo, dall'altro si prevede l'applicazione delle disposizioni solo ai contratti in corso alla data di entrata in vigore, escludendo i contratti cessati nel passato.
Conseguenza mancata indicazione/sussistenza della causale nei contratti di qualsiasi durata o mancato rispetto del periodo obbligatorio di stacco – trasformazione a tempo indeterminato.

Causali  (art. 19 c. 1)
le causali previste dal novellato art. 19 sono essenzialmente tre:

a.    Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b.    Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Pur non riscontrando grosse perplessità in riferimento all’applicazione delle esigenze sostitutive, si ritiene rischiosa e difficilmente utilizzabile l’ulteriore ipotesi prevista dal decreto in riferimento alle esigenze estranee all’ordinaria attività. In attesa degli auspicati chiarimenti o rettifiche in fase di conversione del decreto, si ritiene che, quest’ultima fattispecie, sia in qualche modo assimilabile a quanto elaborato e sostenuto in passato dalla giurisprudenza e da varie interpretazioni ministeriali, sia in materia di co.co.pro., sia per gli stessi contratti a termine ai sensi del D.Lgs. 368/2001 (al quale solo nel 2008, a fronte di diverse sentenze difformi, era stata aggiunta la frase "anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro" al testo originale), con conseguente legittima applicazione della clausola in questione, esclusivamente per i contratti stipulati per lo svolgimento di “nuove” attività/lavorazioni in precedenza non intraprese dal datore di lavoro.
Notevolmente più complessa ed incerta risulta essere poi la causale contenuta nella lettera b). Il combinato riferimento a incrementi significativi (termine che tende sicuramente ad escludere incrementi esigui) e non programmabili (che sembrerebbe escludere ogni ipotesi per la quale vi sia una ricorrenza o possibile organizzazione e programmazione es. saldi, festività, picchi tipici lavorativi), risulta essere eccessivamente incerto e poco adattabile alle reali esigenze aziendali, con conseguente necessaria valutazione caso per caso e presumibile applicazione difforme da parte dei singoli giudici chiamati a valutare il caso concreto.
Conseguenza mancata indicazione/sussistenza della causale  – trasformazione a tempo indeterminato.

Limiti Numerici (art. 23)
Del tutto invariato è rimasto l’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in materia di “numero complessivi di contratti a tempo determinato” stipulabili. L’eliminazione delle causali previste nel previgente D.Lgs. 81/2015, era stato, infatti, contemperato dall’inserimento di una percentuale massima di contratti a termine stipulabili per ogni datore di lavoro (20%), derogabile dalla contrattazione collettiva e con  previsione di determinate esclusioni (avvio nuove attività, attività stagionali, sostituzione lavoratori assenti).

Esclusioni (art. 29)
Rimangono invariate, inoltre, tutte le esclusioni espressamente previste dall’art. 29 (operai agricoltura a tempo determinato, dirigenti ecc.).

Impugnazione (art. 28)
L’impugnazione del contratto a termine, che per i contratti previgenti doveva avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, è stato ora riportato a 180 giorni, sempre decorrenti dalla cessazione.

Aumento Contribuzione (art. 3 c. 2 D.L. 87/2018)
Il contributo del 1,40%, previsto per i contratti a termine, viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo.  Tecnicamente,  l’aumento dovrebbe riguardare quindi solo i “rinnovi” e non anche le proroghe (sul punto si attende la relativa circolare INPS).
In seguito, verranno approfondite le deroghe previste dal D.Lgs. 81/2015 per le attività stagionali e le modifiche relative ai contratti di somministrazione.
Lo Studio rimane a disposizione per qualunque necessità o chiarimento al riguardo.

Frosinone Lì, 24 luglio 2018

 


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