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In un panorama in cui cresce sempre più l’interesse per la tutela della salute psicofisica del lavoratore, diviene un’esigenza anche ai fini giuridici, focalizzare l’attenzione sulle problematiche emergenti nei contesti lavorativi.

Nasce proprio da questo bisogno, l’individuazione di un grave disagio lavorativo, chiamato Straining, termine coniato dal dott. H. Ege, psicologo specializzato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, esperto del settore tra i primi a tirar fuori l’argomento mobbing in Italia e a cui si deve il merito di aver scoperto un fenomeno spesso confuso con due delle tematiche conflittuali più conosciute, presenti in ambito lavorativo: il Mobbing appunto e lo Stress occupazionale.

Per meglio comprendere questo fenomeno, analizziamo un caso specifico relativo ad un lavoratore che, a seguito di un immotivato demansionamento, è stato oggetto, in alcune circostanze, di scherno da parte di alcuni colleghi, prima sottoposti, anche a mezzo di missive. La situazione che è venuta a crearsi gli provocava un grande stress. La domanda è, può configurarsi una situazione di mobbing? Si ha diritto eventualmente al risarcimento del danno?

La situazione prospettata nel caso specifico può configurarsi come straining o mobbing lieve. Con tale termine si intende una situazione psicologica di malessere e di disagio sul luogo di lavoro determinato da una o più situazioni di conflittualità lavorativa che danneggiano il lavoratore.
Si differenzia dal mobbing in quanto l’azione che crea lo stress può essere anche una sola; l’azione non è continuativa e sistematica, persistente ed in costante progresso.
Si parla, infatti, di mobbing quando l’azione di molestia è caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, tali da provocare un danno alla salute, messo in relazione all’azione persecutoria svolta sul posto di lavoro.
Lo straining si configura quindi come una situazione di stress forzato sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenze un effetto negativo nell’ambiente di lavoro.
L’azione posta in atto ai danni del lavoratore genera una situazione di stress costante ponendo il lavoratore in una condizione di inferiorità nei confronti del soggetto che attua lo straining.

Una recente Sentenza della Suprema Corte d’Assise si è espressa proprio in relazione a questa forma di sopraffazione e di disagio sul luogo di lavoro, con propria sentenza del Tribunale Civile Ordinario – Sezione Lavoro n. 7844/2018 del 23.01.2018 pubblicata il 29.03.2018
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento a favore del lavoratore che ha subito comportamenti vessatori sul luogo di lavoro in quanto ugualmente lesivi, al pari di una vera e propria azione di mobbing, della dignità del lavoratore ancorché non posti in atto in maniera continuativa.
La Sentenza parte dalla considerazione che l’imprenditore, e quindi il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile e dell’articolo 37 della Costituzione italiana, deve adottare le misure necessarie ed idonee, in relazione alla specificità della prestazione lavorativa, dell’esperienza e della tecnica, atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità.
La chiamata in causa del datore di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno si ha, non solo quando l’azione che determina lo stress è stata posta in atto dal datore di lavoro stesso, ma anche qualora il datore di lavoro non abbia assunto alcuna iniziativa tesa a tutelare il lavoratore ed a ripristinare un clima ottimale nell’ambiente di lavoro.
Nel caso specifico sopra indicato, il lavoratore demansionato a suo dire in modo illegittimo, ha subito un numero limitato di azioni lesive (il demansionamento ed alcune azioni di scherno da parte dei colleghi prima sottoposti). Tali azioni sono comunque risultate tali da creare una situazione di stress lavorativo e quindi una situazione di malessere psicologico con effetti duraturi ai danni del lavoratore. Poiché in tale circostanza nessuna azione del datore di lavoro tesa a ripristinare il clima di serenità nell’ambiente di lavoro è stata posta di atto, lo stesso è ritenuto responsabile dell’azione di straining e pertanto chiamato in causa ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno.

Lo Straining, è dunque, una condizione psicologica posta a metà strada tra il Mobbing e il semplice stress occupazionale.


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