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Il D.L. 23/10/2018, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2018 ed in vigore dal 24/10/2018, collegato alla manovra finanziaria per il 2019, contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Tra le novità in esso contenute, si segnalano, in particolare, quelle in materia fiscale, contenute nei nove articoli del Capo I del Titolo I ed aventi per oggetto le disposizioni in materia di pacificazione fiscale.

Si tratta di norme che prevedono la possibilità di definire i processi verbali di constatazione, già notificati alla entrata in vigore del decreto; la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, purché notificati entro la data di entrata in vigore del decreto e che ancora non sono stati impugnati o impugnabili; la possibilità di ridefinire, in materia di rottamazione e a determinate condizioni, il proprio debito con il fisco, a condizioni agevolate; la possibilità di una definizione agevolata delle controversie tributarie in corso; la possibilità, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale, di correggere errori ed omissioni in tutte le dichiarazioni fiscali presentate alla data del 31/10/2017, nel limite di 100.00,00 euro di imponibile annuo e del 30% di quanto dichiarato; viene prevista la norma che prevede lo stralcio automatico dei debiti con il fisco, di importo residuo fino a euro 1.000,00, in relazione ai periodi di imposta 2000-2010.
Tra le altre disposizioni in materia fiscale, contenute nel Capo II, invece, si segnalano: la conferma dell’avvio della fatturazione elettronica tra privati, all’1/1/2019, anche se ci sarà un avvio “soft” in materia di applicazione di sanzioni; alcune semplificazioni in materia di fatturazione; l’obbligo, a decorrere dal 1/7/2019, per i soggetti con volume di affari superiore ad euro 400.000,00, di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e, a decorrere dall’1/1/2020 per tutti gli altri soggetti; l’obbligo, a decorrere dal 1/7/2019, di trasmissione telematica degli atti nel Processo Tributario.
Iniziamo ora un breve approfondimento delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale, contenute nel Capo I del Titolo I, iniziando dall’art. 1, che prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.


Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

 

Art. 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Con il D.L. 23/10/2018, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2018 ed in vigore dal 24/10/2018, nel Titolo I – Disposizioni in materia fiscale, al Capo I, sono state previste, in nove articoli, le disposizioni in materia di pacificazione fiscale. È molto probabile, però, che saranno apportate, allo stesso, delle modifiche, attraverso un emendamento, al fine di inserire il meccanismo di “saldo e stralcio” dei ruoli esattoriali, rivolto ai contribuenti in difficoltà economica, non più in grado di far fronte ai propri impegni con il fisco.

L’art. 1 del suddetto decreto, dedicato alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, prevede la possibilità, per il contribuente, destinatario di un P.V.C, redatto ai sensi dell’art. 24 della legge 7/1/1929, n. 4 e consegnato entro la data di entrata in vigore del Decreto (24/10/2018) e per il quale non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di poter definire integralmente il suo contenuto e, quindi, regolarizzare tutte le violazioni contestate, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, attraverso la presentazione di una dichiarazione, entro il 31 maggio 2019, con le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni, potranno essere presentate per tutti i periodi di imposta, per i quali non siano scaduti i termini di decadenza, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
La norma prevede però che, in fase di definizione agevolata, le perdite, di cui agli articoli 8 e 84 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, non potranno essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili riportati in dichiarazione.
Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, destinatari di un P.V.C., la dichiarazione puo' essere presentata anche dai soggetti partecipanti, per regolarizzare tutte le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione che ad essi sono stati imputati.

Il versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate e relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi.

Il perfezionamento della definizione agevolata, avviene esclusivamente con la presentazione della prevista dichiarazione ed il versamento di quanto dovuto, in un’unica soluzione o della prima rata, nei termini di cui sopra.

Il versamento rateale è previsto in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo ma è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per i P.V.C. che hanno per oggetto periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni
Per eventuali ulteriori disposizioni, necessarie per l'attuazione della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, di cui all’art. 1 del D.L., è prevista l’emanazione di uno o più provvedimenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

(Continua)


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